È sempre necessario legalizzare gli atti?

La Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, ratificata dall’Italia con la legge 24 maggio 1990, n. 106, prevede la soppressione della legalizzazione degli atti negli stati delle Comunità Europee. La soppressione della legalizzazione conferisce l’opportunità per i paesi aderenti di assicurare una libera circolazione dei documenti tra suddetti Stati ed di adottare norme uniformi relative alla soppressione di ogni forma di legalizzazione di atti o altra procedura equiparabile. Gli Stati che hanno ratificato la  presente Convenzione sono: Belgio, Danimarca, Francia, Italia e Irlanda. La Convenzione si applica agi atti pubblici che, redatti sul territorio di un Stato contraente, devono essere esibiti sul territorio di un altro Stato contraente o ad agenti diplomatici o consolari di un altro Stato contraente, anche se detti agenti svolgono le loro funzioni sul territorio di uno Stato che non e parte della presente Convenzione.
La presente Convenzione si applica altresì agli atti compilati nella loro qualità ufficiale da agenti diplomatici o consolari di un Stato contraente, i quali svolgono le proprie funzioni sul territorio di qualsiasi Stato, nel caso in cui detti atti debbono essere esibiti sul territorio di un altro Stato contraente o ad agenti diplomatici o consolari di un altro Stato contraente, i quali svolgono le proprie funzioni sul territorio di uno Stato che non e parte alla presente Convenzione .
Qualora le autorità dello stato sul cui territorio l’atto viene esibito, abbiano seri e fondati dubbi sulla autenticità della firma, sulla legale qualità del firmatario dell’atto, o sull’identità del sigillo o del timbro, esse possono richiedere informazioni direttamente della autorità centrale competente .
L’articolo 6 del testo prevede che la Convenzione è aperta agli stati membri delle Comunità Europee attraverso ratifica, accettazione o approvazione. La convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo la data del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o approvazione da parte di tutti gli Stati membri delle Comunità europee alla data di apertura alla firma. La Convenzione è aperta all’adesione di ogni Stato che diventi membro della Comunità europea ed entrerà in vigore nei confronti di ogni stato che vi aderisca 90 giorni dopo la data del deposito dello strumento di adesione di detto Stato .
Ogni Stato membro può al momento dell’adesione designare il territorio o i territori a cui si applica la presente Convenzione .

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